Art. 1.

      1. L'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - 1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti alimentari in confezioni originali ovvero prodotti alimentari freschi, sempre che il medesimo si attenga alle norme in uso e alle istruzioni del produttore sulla conservazione delle merci e non sia a conoscenza di violazioni di norme igieniche rese individuabili dalle caratteristiche delle merci in vendita.
      2. I produttori e i fornitori dei prodotti alimentari devono consegnare agli acquirenti il prodotto con l'attestazione specifica dei trattamenti effettuati per la produzione, la conservazione e la commercializzazione, dichiarandone la conformità alle norme vigenti in materia».